IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.  5626/1994
 r.g.n.r.,  n.  870/1994 r.g. pretura nei confronti di Berkane Yassine
 per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio  1990,  n.
 39.
    1.  -  Il  27  giugno  1994,  Yassine Berkane, cittadino algerino,
 veniva  arrestato  da  agenti  della  Polizia  di  Stato:  il  giorno
 successivo  e' stato presentato al pretore per udienza di convalida e
 contestuale  giudizio  direttissimo,  sulla   base   dell'imputazione
 formulata  dal  pubblico  ministero per il delitto di cui all'art. 7-
 bis della legge 28 febbraio 1990, n.  39,  introdotto  dal  d.-l.  14
 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto e'
 stato  convalidato;  non  e' stata richiesta l'applicazione di alcuna
 misura cautelare.
    La prosecuzione del giudizio e  la  sua  definizione  nelle  forme
 previste  dai commi sesto, settimo od ottavo dell'art. 566 c.p.p. non
 puo' prescindere dalla risoluzione della  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n.
 39,  che  questo  pretore  ritiene  di  dover sollevare d'ufficio. La
 questione riguarda ad avviso del remittente sia  l'art.  7-bis  della
 legge 28 febbraio 1990, n. 39, norma sanzionatoria, sia l'intero art.
 7  della  stessa  legge  nel  quale  si  disciplina  complessivamente
 un'attivita' amministrativa generatrice di provvedimenti  oggetto  di
 officioso  esame di legittimita', ai sensi dell'art. 5 della legge n.
 2248/1865 allegato E, ogniqualvolta  il  giudice  penale  -  come  in
 questo caso - sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis.
    L'art.  7-bis  punisce  con la pena della reclusione da sei mesi a
 tre anni la condotta dello straniero  che,  dopo  l'emissione  di  un
 provvedimento  di  espulsione  dal  territorio  italiano distrugga il
 passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di
 espulsione  o  che  non  si  adoperi  per  ottenere  il  rilascio dei
 documenti di viaggio.
    2. - La formulazione della norma viola ad avviso  del  remittente,
 il  principio  di  tassativita',  elevato  a principio costituzionale
 dall'art. 25, secondo comma, della Carta.
    Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il
 legislatore ha costruito un reato commissivo  a  dolo  specifico;  la
 condotta   materiale   vi  appare  sufficientemente  descritta;  puo'
 soltanto osservarsi come la prova  dell'elemento  soggettivo  risulti
 praticamente  impossibile,  salvo  che vi si voglia, discutibilmente,
 riconoscere un caso di dolus in re ipsa.