IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 5626/1994 r.g.n.r., n. 870/1994 r.g. pretura nei confronti di Berkane Yassine per il reato di cui all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39. 1. - Il 27 giugno 1994, Yassine Berkane, cittadino algerino, veniva arrestato da agenti della Polizia di Stato: il giorno successivo e' stato presentato al pretore per udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 7- bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993. L'arresto e' stato convalidato; non e' stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare. La prosecuzione del giudizio e la sua definizione nelle forme previste dai commi sesto, settimo od ottavo dell'art. 566 c.p.p. non puo' prescindere dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che questo pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio. La questione riguarda ad avviso del remittente sia l'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, norma sanzionatoria, sia l'intero art. 7 della stessa legge nel quale si disciplina complessivamente un'attivita' amministrativa generatrice di provvedimenti oggetto di officioso esame di legittimita', ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865 allegato E, ogniqualvolta il giudice penale - come in questo caso - sia chiamato ad applicare l'art. 7-bis. L'art. 7-bis punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta dello straniero che, dopo l'emissione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano distrugga il passaporto o documento equipollente per sottrarsi al provvedimento di espulsione o che non si adoperi per ottenere il rilascio dei documenti di viaggio. 2. - La formulazione della norma viola ad avviso del remittente, il principio di tassativita', elevato a principio costituzionale dall'art. 25, secondo comma, della Carta. Nella prima delle ipotesi delittuose (distruzione di documento) il legislatore ha costruito un reato commissivo a dolo specifico; la condotta materiale vi appare sufficientemente descritta; puo' soltanto osservarsi come la prova dell'elemento soggettivo risulti praticamente impossibile, salvo che vi si voglia, discutibilmente, riconoscere un caso di dolus in re ipsa.